L'Agenzia delle Entrate si pronuncia sul tema
Con la risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di prestazione unica che ricomprende tutte le componenti della Tariffa di igiene urbana, alla riscossione della Tari non si applica l’aliquota agevolata poiché questa costituisce un’attività distinta di natura non accessoria.
Solo le prestazioni di raccolta e smaltimento rifiuti possono beneficiare dell’aliquota ridotta, pari al 10 per cento. Invece, si applica l’aliquota Iva ordinaria alle prestazioni inerenti alla gestione della tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza.
La risposta in argomento prende le mosse dal quesito di un Comune, che ha prospettato l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% a tutte le attività comprese nel contratto unico di gestione dei rifiuti urbani, inclusa la gestione della tassa sui rifiuti e i rapporti con l’utenza, sottoscritto con una società.
L’Agenzia ha esaminato il quesito del Comune, distinguendo con precisione tra le diverse componenti del servizio. Ha confermato che le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani rientrano tra le prestazioni di servizi soggette a Iva e beneficiano dell’aliquota ridotta del 10% in base al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Queste attività sono considerate servizi di igiene urbana e quindi rientrano pienamente nel perimetro dell’agevolazione.
Non rientrano invece in tale agevolazione le attività amministrative legate alla tassa sui rifiuti e ai rapporti con l’utenza, che costituiscono operazioni autonome di accertamento e riscossione e devono quindi essere assoggettate all’aliquota ordinaria.
