Ammortizzatori sociali – Tutele per emergenze climatiche: legge di conversione

Pubblicata la legge n. 113/2025 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Scomputo dei periodi di CIGO

Con la legge di conversione è stato introdotto nel testo del DL l’art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche), il quale, al comma 1, prevede che, al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate  di  calore, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, con intervento del trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane nel biennio mobile).

Esonero contributo addizionale

Lo stesso comma 1 del citato art. 10-ter precisa anche che alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 1 si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015 (disposizione di carattere generale in materia di CIGO, la quale prevede, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”).

I benefici previsti dalla norma in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025. È attribuito all’Inps il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti.

Si fa riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps.

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Per completezza di informazione, si illustrano di seguito alcune ulteriori disposizioni contenute nel citato DL n. 92/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025).

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 6)

I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l’anno 2025 l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 co. 1 del medesimo d. lgs., per tutto il periodo di godimento del predetto trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Tuttavia, è espressamente previsto che tale esonero non spetta (o, se in godimento, si interrompe) nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991.

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva (articolo 8)

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività, di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018.

In primo luogo, il nuovo comma 1-ter prevede che, per l’anno 2025, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, nel caso in cui, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ad attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale.

Inoltre, i nuovi commi 1-quater e 1-quinquies dispongono, in via generale, che, nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale , il lavoratore sospeso in cassa decade dal trattamento qualora:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Tale disposizione si applica quando le attività lavorative o di formazione/riqualificazione si svolgono in un luogo che non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L’impresa ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui ai citati commi 1 e 1-ter dell’art. 44 comunica al Ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, di cui all’art. 5 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023).

Le modalità operative saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 92/2025.

Per quanto non riportato nella presente comunicazione, si rinvia al testo del citato DL.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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