ll Parlamento Europeo ha dato il via libera alla modifica delle norme UE sulla rendicontazione e dovere di diligenza in tema di sostenibilità per le imprese.
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sul pacchetto di semplificazioni proposto dalla Commissione Europea c.d. Omnibus I, per informarvi che il 16 dicembre u.s. il Parlamento ha dato il via libera alla modifica delle norme UE sulla rendicontazione e dovere di diligenza in tema di sostenibilità per le imprese.
Le revisioni approvate a entrambe le discipline, che concludono l’iter ascendente di definizione del nuovo quadro normativo, nel complesso sono da valutarsi positivamente e contemplano alcune semplificazioni fortemente sostenute da Confindustria, in quanto riducono la platea delle imprese obbligate e alleggeriscono l’impianto degli oneri a loro carico.
In allegato, il testo approvato che, a seguito dell’adozione formale anche da parte del Consiglio, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Di seguito una sintesi delle questioni più rilevanti:
CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
La direttiva europea che estende gli obblighi di responsabilità e trasparenza ESG a tutte le aziende appartenenti ad una filiera produttiva.
- ambito di applicazione: aumentante le soglie rilevanti che passano da 1000 a 5000 dipendenti e da 450.000 mln a 1,5 mld di fatturato; i diritti di licenza da 22,5 a 75 mln, a condizione di aver realizzato a livello mondiale un fatturato che passa da 80 a 275 mln;
- armonizzazione: rafforzata la clausola di armonizzazione richiamando anche gli articoli 9 (attribuzione di priorità), 15 e 16 (monitoraggio e comunicazione);
- individuazione e valutazione degli impatti: rafforzato il risk based approach. In particolare, si prevede che le informazioni debbano essere ragionevolmente disponibili, possono essere richieste a imprese con meno di 5000 dipendenti solo se non possono essere ottenute diversamente e sulla base dell’attribuzione di priorità;
- attribuzione di priorità: si prevede che il mero fatto di non aver gestito un impatto negativo meno significativo non espone la società a sanzioni;
- prevenzione/arresto impatti: confermata la rimozione dell’obbligo di cessazione del rapporto (fermo restando come extrema ratio l’obbligo di sospensione);
- lotta ai cambiamenti climatici: cancellato l’obbligo di adottare piani di transizione climatica;
- autorità di controllo: si prevede che gli SM debbano designare le autorità di controllo entro il 26 luglio 2028;
- sanzioni/positivo: fissato al 3% del fatturato mondiale il limite massimo delle sanzioni;
- responsabilità civile: confermata la rimozione del regime di responsabilità specifico, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto degli obblighi di due diligence;
- riesame: posticipata dal 26 luglio 2030 al 26 luglio 2031 la presentazione della relazione della Commissione ai fini dell’eventuale riesame della direttiva e previsto che tale adempimento debba essere ripetuto non più ogni tre ma ogni cinque anni;
- recepimento/positivo: posticipati dal 26 luglio 2027 al 26 luglio 2028 il recepimento da parte degli SM e, di conseguenza, dal 26 luglio 2028 al 26 luglio 2029 l’applicazione da parte delle imprese.
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
La normativa dell’Unione Europea sulla rendicontazione di sostenibilità (o reporting ESG). Essa intende migliorare la trasparenza delle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) delle aziende.
- ambito di applicazione: viene ristretto, per cui la direttiva si applica alle imprese europee con 1000 dipendenti e un fatturato netto di 450 milioni di euro (attuale disciplina obbliga le grandi imprese – che superino due dei tre criteri: più di 250 dip.; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni – e tutte le quotate escluse le microimprese).
- esenzioni: le imprese di partecipazione finanziaria UE e non UE sono esentate dalla rendicontazione consolidata; estesa anche alle quotate che fanno parte di un gruppo l’esenzione, se comprese nel report consolidato dell’impresa madre; per garantire certezza del diritto, viene poi prevista la possibilità per gli Stati membri di esentare, per il 2025 e il 2026, le società che dovevano iniziare a presentare relazioni già a partire dall’esercizio finanziario 2024 (quelle della cd. “prima ondata”, cioè quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dip.), ma che non rientreranno più nel nuovo ambito di applicazione. I nuovi obblighi partiranno dall’esercizio finanziario 2027 per le imprese sopra soglia (dipendenti/fatturato);
- modifiche nella composizione del gruppo societario: in caso di acquisizioni, fusioni o uscite nell’anno finanziario, l’impresa madre può decidere di non includere nel suo rapporto consolidato sulla sostenibilità le informazioni riguardanti le imprese coinvolte;
- catena del valore: alle imprese della catena del valore che non superano i 1000 dipendenti non possono essere richieste informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nello standard volontario che sarà elaborato dalla CE (entro 4 mesi dall’entrata in vigore della direttiva). A tali imprese è riconosciuto il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni oltre quelle del volontario;
- omissione di informazioni: le imprese possono omettere dal report le informazioni che potrebbero danneggiare la loro posizione commerciale, nonché – sono state aggiunte – quelle relative alla proprietà intellettuale, le “informazioni tecnologiche” e classificate. L’impresa deve dichiarare di aver utilizzato l’esenzione e impregnarsi a rivalutarla ogni anno;
- standard per la garanzia limitata: reintrodotta una scadenza per l’adozione di tali standard, entro luglio 2027. La necessità di standard per guidare e limitare l’attività dei revisori è stata fortemente sostenuta dalle imprese, anche nel position paper di BE, con la richiesta di definirli il prima possibile;
- nuovo portale digitale e rapporto sulla digitalizzazione: ne è prevista la creazione, per supportare le imprese nella raccolta delle informazioni e nel reperimento di linee guida e modelli di rendicontazione;
- clausola di revisione: introdotto il dovere della Commissione di riesaminare ogni 5 anni – ed eventualmente modificare – le soglie dimensionali, anche in base all’inflazione;
- recepimento: gli SM devono conformarsi alla nuova Direttiva entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
