L’esame del DdL Delegazione europea sta proseguendo in sede consultiva. Confindustria ha avanzato proposte in materia di acque reflue.
Si segnala che la Commissione Ambiente ha approvato un parere favorevole sulla proposta di Confindustria in materia di direttiva delle acque reflue in una versione riformulata. La proposta iniziale di Confindustria mirava a rinviare il recepimento della direttiva mediante l’eliminazione del punto 5 dell’Allegato A; la riformulazione prevede l’inserimento, dopo l’articolo 4, di un articolo 4-bis (Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane i principi e criteri per l’attuazione della delega relativa alla direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane).
I dettagli della proposta
In particolare, l’articolo 4-bis orienta l’attuazione degli articoli 9 (Responsabilità estesa del produttore) e 10 (Requisiti minimi per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore) della direttiva, introducendo, tra i principi e i criteri direttivi specifici:
- la tutela della sostenibilità economica delle filiere, la sostenibilità delle tariffe idriche per i cittadini e la disponibilità e accessibilità – anche economica – dei prodotti, in particolare dei medicinali;
- un tavolo tecnico (con istituzioni competenti, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore) per definire le modalità di attuazione dell’EPR;
- il limite all’80% dell’onere finanziario a carico dei produttori per i costi di implementazione del trattamento quaternario;
- la definizione, con il coinvolgimento del tavolo, di un metodo di calcolo dell’EPR che consideri gli effetti su disponibilità e accessibilità dei prodotti dell’allegato III, correli il livello di contribuzione agli obiettivi nazionali (percentuali e temporali) di introduzione del trattamento quaternario di cui all’art. 8, e ripartisca i costi tra i produttori in base a quantità e pericolosità delle sostanze presenti nelle acque reflue urbane.
Conseguentemente, la versione riformulata prevede la soppressione della voce n. 5 dell’Allegato A di cui all’articolo 1, comma 1.
In allegato è disponibile il parere della Commissione Ambiente.
Il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione di merito: seguiranno aggiornamenti.
