INPS – Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito per l’anno 2026

L’INPS con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026 ha fornito un quadro riepilogativo in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso del 2026.

Di seguito una sintesi delle principali indicazioni di interesse per le aziende:

DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori risorse per la proroga di alcune misure di sostegno al reddito nel corso del 2026.

In particolare:

Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Viene finanziata dalla Legge di Bilancio 2026 (comma 165), per interventi fino ad un massimo di 12 mesi, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga, in favore di lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree di crisi industriale complessa.

Trattamento di integrazione salariale per cessazione di attività

La Legge di Bilancio 2026 al comma 167 ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione dell’attività, che viene rinnovato per l’anno 2026 con un limite di spesa di 100 milioni di euro.

Tale trattamento della durata massima di 12 mesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, sia dell’art. 20, comma 3 bis, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto tale trattamento può essere concesso anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria e quindi alle aziende al di sotto dei 15 dipendenti.

In merito alle istruzioni procedurali, l’INPS rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

Proroga per un ulteriore periodo del trattamento di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

Viene prorogata nuovamente fino al 31 dicembre 2026 la disposizione introdotta dall’art. 42 del D.L. n. 75/2023 convertito nella Legge n. 112/2023 e successivamente prorogata, che prevede la possibilità per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 impegnate in complessi processi di riorganizzazione aziendale non ancora completati, di poter fruire di un ulteriore periodo di CIGS di 12 mesi per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà e di 6 mesi per crisi aziendale.

Finanziamento proroga CIGS art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015

L’efficacia delle disposizioni dell’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 è stata ulteriormente finanziata nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il citato art. 22 bis prevede la possibilità per le aziende con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS in deroga ai limiti previsti, e precisamente 6 mesi per crisi aziendale, 12 mesi per riorganizzazione aziendale e 12 mesi per contratto di solidarietà.

CIGS a seguito di accordi di transizione occupazionale

L’INPS ha ricordato che tra i vari ammortizzatori sociali continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede la possibilità per le aziende superiori a 15 dipendenti di ricorrere ad un ulteriore intervento della CIGS al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento di integrazione salariale per riorganizzazione e crisi aziendale, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero le cui azioni devono essere definite nell’accordo sindacale previsto nell’ambito della procedura di consultazione per accedere alla CIGS.

Misure a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Continua a trovare applicazione, anche per l’anno 2026, la misura introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 92/2025, in favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano impiegano almeno mille lavoratori dipendenti che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 giugno 2025), abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.

Per un maggiore approfondimento di tutte le misure riepilogate dalla circolare in commento si rinvia alla consultazione completa della stessa.

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Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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