INPS – Certificazione parità di genere: domanda per l’esonero contributivo

Con il messaggio n. 3804/2025, l’Inps fornisce aggiornamenti in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.

L’Istituto rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025. Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025

Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame, ai datori di lavoro privati che conseguano la“Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni: 

1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);

 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

 3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;

 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;

 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;

 6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. L’Istituto precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

L’Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Inoltre, l’Inps precisa che l’elaborazione delle istanze verrà effettuata nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto.

Infine, l’Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa. 

Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’Inps rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.

Al riguardo, l’Inps evidenzia che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.

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Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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