L’INPS, con il messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025, ha fornito precisazioni sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 92/2012.
In particolare ci si riferisce ai lavoratori in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.
Si ricorda che l’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012 e successive modificazioni prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
Per un maggiore approfondimento sul quadro normativo riepilogato dall’Istituto e per consultare le modalità di compilazione del flusso Uniemens, si rinvia alla consultazione del messaggio di cui in oggetto.
