L'INPS comunica l'aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.
Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’INPS fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati.
Di seguito i massimali:
- Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
- Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
- Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
- Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).
Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.
L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica”.
Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:
- moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
- moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo online (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).
