L’INPS con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà a valere sull'anno 2024.
Aziende destinatarie dello sgravio
Le istruzioni sono fornite alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025. Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte nella circolare. Le imprese non indicate nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.
In particolare per l’anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Durata e misura dello sgravio
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Cumulabilità dello sgravio contributivo
Il beneficio contributivo in oggetto, nonostante sia considerato in linea generale incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, è considerato dall’Istituto cumulabile con l’esonero contributivo denominato “Decontribuzione Sud” di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, e con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud PMI”, introdotto dalla Legge n. 207/2024.
Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le istruzioni sull’iter istruttorio, sul calcolo della riduzione contributiva e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens, si rinvia alla circolare di cui in oggetto con i relativi allegati.
