Pubblicata la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
In particolare, la norma introduce, tra le varie misure, le seguenti novità in materia di lavoro di maggiore interesse per le aziende associate:
Art. 4 – Misure di semplificazione in materia di immigrazione
La norma ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 286/1998 e nello specifico all’art. 22, comma 2, lett. b), che prevede l’obbligo del datore di presentare allo sportello unico per l’immigrazione idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, viene aggiunto il seguente nuovo periodo:
Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un’autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all’allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell’idoneità dell’alloggio è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.
Sempre al predetto art. 22 viene inserito il nuovo comma 5-quater.1, che prevede una riduzione a 30 giorni del termine massimo per il rilascio da parte dello sportello unico per l’immigrazione del nulla osta per l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Art. 21 – Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati
Un’ulteriore modifica al D.Lgs. n. 286/1998 è stata apportata dall’art. 21 che ha ridotto da 90 a 30 giorni il termine disciplinato dal comma 6 dell’art. 27-quater, entro cui lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro o comunica al datore di lavoro il rigetto della richiesta di rilascio della Carta blu UE, prevista per l’ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Art. 22 – Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa
All’art. 8 del D.L.gs. n. 148/2015 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all’INPS la preventiva comunicazione.
Per un maggiore approfondimento e per consultare le ulteriori disposizioni in materia di semplificazioni, pubblichiamo in allegato la Legge estratta dalla Gazzetta Ufficiale.
