Lo scorso 10 dicembre la Commissione europea ha presentato l’Omnibus ambiente per semplificare la legislazione ambientale nei settori delle emissioni industriali, dell’economia circolare, delle valutazioni ambientali e dei dati geospaziali.
Il pacchetto di misure Omnibus Ambiente mira a contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli obiettivi dell’UE in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana. Hanno lo scopo di accelerare e razionalizzare i processi di autorizzazione per tutti i progetti, in particolare nei settori strategici, come i progetti digitali strategici, i progetti sulle materie prime critiche e gli alloggi a prezzi accessibili, facilitando la transizione verso un’economia pulita e digitale nell’UE.
Con tale proposta, la Commissione stima un risparmio di circa 1 miliardo di euro all’anno per le imprese, portando il totale dei risparmi amministrativi annuali derivanti dagli omnibus e dalle altre iniziative di semplificazione già presentate dalla Commissione a quasi 11 miliardi di euro all’anno. In questo modo, si avvicina l’obiettivo complessivo di 37,5 miliardi di euro di risparmi annui sui costi amministrativi entro la fine del mandato di questa Commissione nel 2029. L’iniziativa, in linea con il Competitiveness Compass dell’UE, si pone come obiettivo quello di ridurre la burocrazia e sostenere la competitività e la resilienza dell’UE, promuovendo al contempo una crescita verde.
Nel merito, il pacchetto è composto da sei proposte legislative, che includono modifiche legislative mirate emerse anche a valle della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio sulla semplificazione degli oneri amministrativi nella legislazione ambientale.
A seguito di una primissima ricognizione, si riporta di seguito una sintesi delle principali proposte.
COM (2025) 984 – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la razionalizzazione e l’accelerazione delle valutazioni ambientali
Questa proposta rappresenta un intervento strutturale sul modo in cui nell’Unione europea vengono svolte le valutazioni ambientali, senza modificare gli obiettivi di tutela, ma incidendo profondamente su tempi, coordinamento e organizzazione delle procedure.
Il regolamento introduce per la prima volta un quadro orizzontale direttamente applicabile che si sovrappone alle singole direttive (VAS, VIA, acque, habitat, uccelli), con l’obiettivo di superare la frammentazione procedurale che oggi deriva dall’applicazione parallela di più atti normativi allo stesso piano o progetto. La novità centrale non è tanto “cosa” si valuta, quanto “come” e “quanto rapidamente”.
Elemento chiave è l’istituzione del punto di contatto ambientale unico, che cambia l’assetto amministrativo: il proponente non deve più interfacciarsi con una pluralità di autorità scollegate, ma con un unico referente responsabile del coordinamento di tutte le valutazioni ambientali richieste. Questo comporta una riallocazione interna delle responsabilità negli Stati membri, pur senza incidere sulle competenze sostanziali.
Il regolamento introduce inoltre termini massimi vincolanti per screening, scoping, consultazioni e decisioni finali. Si tratta di una novità sostanziale rispetto al quadro attuale, in cui i tempi sono spesso solo indicativi o lasciati alla prassi nazionale. Le proroghe sono ammesse solo in casi eccezionali e motivati.
Altra innovazione rilevante è la razionalizzazione delle valutazioni sovrapposte: quando più direttive impongono valutazioni ambientali, queste devono essere svolte in modo coordinato o congiunto, con consultazioni parallele e riuso delle informazioni già disponibili. Questo incide direttamente sulla riduzione delle duplicazioni documentali.
Il regolamento interviene anche su aspetti giuridicamente sensibili, come la preclusione sostanziale, consentendo agli Stati membri di limitare il contenzioso alle questioni sollevate in fase amministrativa, pur nel rispetto del diritto di accesso alla giustizia.
Infine, la proposta introduce una forte spinta alla digitalizzazione delle procedure e prevede strumenti specifici per progetti e settori strategici, segnalando chiaramente la volontà di collegare la semplificazione ambientale agli obiettivi di transizione verde, resilienza e sviluppo infrastrutturale.
In sintesi, la proposta non riduce gli standard ambientali, ma ridefinisce profondamente l’architettura procedurale delle valutazioni ambientali, rendendole più rapide, coordinate e prevedibili.
COM (2025) 981 – Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e il regolamento (UE) 2024/1244 sul portale delle emissioni industriali
Questa proposta ha una natura tecnica e mirata, ma introduce correzioni sostanziali per eliminare ambiguità normative e obblighi ritenuti sproporzionati emersi nella fase iniziale di applicazione della nuova legislazione.
Per quanto riguarda il regolamento sulle batterie, la Commissione interviene innanzitutto per chiarire la definizione di “produttore”, includendo espressamente tutti gli operatori che immettono batterie sul mercato di uno Stato membro, anche se stabiliti altrove e indipendentemente dalla modalità di vendita. Questo chiarimento è sostanziale perché rafforza l’enforcement e riduce il rischio di elusione degli obblighi.
Viene inoltre introdotta una definizione formale di “sostanza estremamente preoccupante”, collegando esplicitamente il regolamento batterie al sistema REACH/CLP. Questo migliora la coerenza normativa e chiarisce gli obblighi informativi e di etichettatura.
Un cambiamento importante riguarda i requisiti di removibilità e sostituibilità delle batterie nei mezzi di trasporto leggeri: l’obbligo viene spostato dal livello della singola cella a quello del modulo di batteria. Questa modifica ha un impatto concreto in termini di sicurezza, fattibilità tecnica e costi industriali.
La proposta elimina poi obblighi di rendicontazione considerati ridondanti, in particolare a carico della Commissione, senza incidere sulla disponibilità dei dati di base.
Sul fronte del portale delle emissioni industriali, la proposta riduce significativamente gli obblighi di comunicazione per allevamenti e acquacoltura, riconoscendo che tali obblighi non sono sempre proporzionati rispetto agli impatti ambientali. Gli Stati membri possono raccogliere e trasmettere i dati in modo centralizzato, sollevando gli operatori da oneri diretti.
Nel complesso, la proposta non cambia l’impianto delle due normative, ma ne corregge alcune rigidità e incoerenze che avrebbero potuto generare costi amministrativi elevati senza benefici ambientali equivalenti.
COM (2025) 982 – Proposta di regolamento che sospende l’obbligo di rappresentante autorizzato EPR per batterie e imballaggi
Questa proposta introduce una sospensione temporanea, ma di lungo periodo (fino al 1º gennaio 2035), di uno degli elementi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR): l’obbligo, per i produttori stabiliti in uno Stato membro, di nominare un rappresentante autorizzato in ogni altro Stato membro in cui operano.
La novità sostanziale è che, per produttori stabiliti nell’Unione, l’obbligo viene sospeso integralmente, riconoscendo che essi sono già soggetti a meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria intra-UE che rendono meno necessario il ricorso al rappresentante autorizzato come strumento di enforcement.
Per i produttori stabiliti in Paesi terzi, invece, la proposta mantiene un approccio prudente: gli Stati membri possono continuare a richiedere un rappresentante autorizzato oppure adottare strumenti alternativi per garantire tracciabilità e rispetto degli obblighi EPR.
La proposta si inserisce esplicitamente in una fase transitoria, in attesa di una riforma più ampia e strutturale dei sistemi EPR annunciata dalla Commissione.
L’elemento nuovo e sostanziale è il riconoscimento che l’obbligo generalizzato di rappresentante autorizzato, così come concepito, costituisce una barriera al mercato interno per i produttori UE.
COM (2025) 983 – Proposta di direttiva che sospende l’obbligo di rappresentante autorizzato EPR per rifiuti, RAEE e plastica monouso
Questa proposta è speculare e complementare alla COM (2025) 982, ma opera su atti giuridici diversi (direttive anziché regolamenti) e su un perimetro più ampio di flussi di rifiuti.
La direttiva sospende fino al 1º gennaio 2035 le disposizioni che rendono obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato EPR per i produttori UE che operano in altri Stati membri nei settori:
- rifiuti in generale,
- RAEE,
- prodotti in plastica monouso.
Il cambiamento sostanziale è l’introduzione di una facoltà di scelta per i produttori UE: possono mantenere un rappresentante autorizzato se già nominato, ma non sono più obbligati a farlo. Questo riduce in modo immediato i costi amministrativi, in particolare per le PMI.
Per i produttori stabiliti in paesi terzi, la direttiva mantiene la possibilità per gli Stati membri di imporre un rappresentante autorizzato o di utilizzare strumenti alternativi di controllo, riconoscendo le difficoltà di enforcement extra-UE.
La proposta chiarisce inoltre che gli Stati membri non possono rendere obbligatorio a livello nazionale ciò che l’Unione ha sospeso a livello europeo, rafforzando l’armonizzazione del mercato interno.
La novità sostanziale sta nell’armonizzazione e nella sospensione coordinata di obblighi EPR frammentati che, cumulativamente, costituivano una barriera significativa alle attività transfrontaliere.
COM (2025) 986 – Proposta di direttiva di semplificazione della normativa su rifiuti, emissioni industriali e impianti di combustione medi
Questa proposta è la più ampia e incisiva dal punto di vista della semplificazione normativa, intervenendo simultaneamente su tre pilastri della legislazione ambientale UE.
Sul fronte rifiuti, la direttiva riduce in modo netto gli oneri amministrativi:
- limita la frequenza della rendicontazione EPR a una volta l’anno;
- elimina l’obbligo di notifica al database SCIP;
- sopprime deleghe e obblighi di monitoraggio ritenuti ridondanti. Il cambiamento sostanziale è il passaggio da un approccio fortemente procedurale a uno più orientato all’effettiva utilità dei dati raccolti.
Per la direttiva sulle emissioni industriali (IED), la proposta introduce una riforma profonda dei sistemi di gestione ambientale:
- consente un EMS unico per più impianti dello stesso operatore;
- riduce i contenuti obbligatori dell’EMS;
- rinvia l’obbligo al 2030;
- abroga i piani di trasformazione industriale. Vengono inoltre introdotte flessibilità tecniche per l’uso dell’idrogeno e della combustione oxy-fuel e sono escluse dall’ambito alcune tipologie di allevamenti.
Infine, per gli impianti di combustione medi, la proposta riduce la frequenza dei controlli per i generatori di emergenza con basse ore di funzionamento, riconoscendo il limitato impatto ambientale di tali impianti.
Nel complesso, la proposta segna un cambio di approccio: non introduce nuovi obblighi ambientali, ma rimuove stratificazioni e rigidità che ostacolavano l’efficienza amministrativa e industriale senza apportare benefici ambientali proporzionati.
Infine, segnaliamo che il pacchetto Omnibus dovrà ora esaminato dal Parlamento Europeo e dai governi nazionali. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di semplificazione delle normative UE, con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi complessivi e sostenere la crescita verde e la competitività dell’Unione.
Sarà nostra premura aggiornarvi rispetto agli sviluppi delle varie proposte.
